la disposizione di cui all’art. 41 comma 14 D.lgs. 36/2023 dispone: «Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale».
La disposizione normativa sopra trascritta contiene il riferimento a due concetti distinti non sono sovrapponibili ovvero “l’importo posto a base di gara”, nell’individuare il quale la stazione appaltante deve prevedere anche il cd. costo della manodopera, e l’”importo assoggettato al ribasso” dal quale, invece, “i costi della manodopera”, devono essere scorporati.
Tale previsione normativa vieta, quindi, che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale “importo posto a base di asta”, siano inclusi nel cd. importo assoggettato al ribasso ovvero nell’importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente e ciò all’evidente fine di non sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori “applicati” nell’esecuzione delle commesse pubbliche.
Questo, tuttavia, non esclude che, per come espressamente previsto dal Legislatore in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza della precedente normativa in tema di appalti, ciascun concorrente possa, in via separata rispetto “all’importo assoggettato al ribasso” (ovvero quello sul quale applicare la percentuale di ribasso percentuale), esporre una cifra, a titolo di costi della manodopera, inferiore rispetto a quella che la stazione appaltante ha previsto ex ante nell’ambito del più ampio importo posto a base di gara.
Stesso discorso vale per gli oneri della sicurezza, essi sono indicati e specificati e non soggetti al ribasso; tuttavia l'operatore può esporre una cifra inferiore rispetto a quella che la SA ha previsto.
Ciò, tuttavia, potrà avvenire a condizione che tale ribasso dei costi della manodopera risulti coerente con una “più efficiente organizzazione aziendale” che l’operatore dovrà dimostrare in sede di verifica dell’anomalia, doverosamente promossa dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. V, 09/06/2023, n. 5665; T.A.R. Sicilia, Palermo sez. II, 19/12/2023, n. 3779; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 07/11/2023, n. 6128, Tar Calabria, Reggio Calabria, 08/02/2024, n. 119 ).
Come già chiarito nella citata risposta, la SA deve indicare dettagliatamente i costi distinti soggetti e non soggetti a ribasso, sarà l'operatore a stabilire a seguito dell'analisi della propria organizzazione se indicare costi della manodopera o costi di sicurezza inferiori fermo restando che dovrà motivare in sede di verifica dell'anomalia la coerenza dell'offerta con l'organizzazione aziendale.
Ciò detto come indicato negli esempi di cui al chiarimento 37 l'operatore economico formulerà il ribasso sulla parte posta a base d'asta (60.233,29) lasciando inalterate le voci del costo della manodopera e della sicurezza. Se invece intende proporre la riduzione dei costo di manodopera o sicurezza allora indicherà tali costi in misura minore rispetto aquelli indicati dalla SA
ESEMPIO: IMPORTO DEL SERVIZIO 1.430.739,29
Ribasso 3% equivalente a 1.387.817,11
INDICAZIONE :
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 6.988,00
COSTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO 1.363.572,00
Quindi l'IMPORTO a base d'asta RIBASSATO è 17.257,11
A comprova di quanto detto, si riporta uno stralcio del parere MIT recente che indica un esempio parallelo a quello su esposto: <<L’importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera, ma la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, quanti sono questi costi. Es: importo a base di gara euro 100, di cui manodopera 30 (nel presente esempio si prescinde da IVA e costi/oneri sicurezza, riferendosi solo ai costi della manodopera a fini esemplificativi). Il concorrente dovrà formulare un “ribasso complessivo” a norma dell’art. 41, c. 14 del Codice dei contratti pubblici, ma a sua volta, dovrà indicare, come proprio costo, i costi della manodopera. Es: ribasso del 10% (quindi richiesti euro 90), di cui manodopera 20. La stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, dovrà confrontare i costi parametrici dalla stessa indicati (30) e i costi del concorrente (20). Ove i costi parametrici siano superiori a quelli indicati dal concorrente (come nell’esempio qui fornito), lo stesso concorrete dovrà essere chiamato a giustificare gli stessi. Se i giustificativi saranno accolti, vi sarà aggiudicazione. In sede di esecuzione si pagherà quanto offerto dal concorrente (90 euro di cui 20 manodopera)>>. (Parere MIT n. 2505/2024)
Si spera di aver chiarito ulteriormente i dubbi