1) Con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione della documentazione di gara ed economica, si richiedono i seguenti chiarimenti: - Si chiede di mettere a disposizione dei partecipanti il Piano Economico Finanziario (PEF) redatto da codesta Spettabile Stazione Appaltante, necessario alla progettazione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 23, co. 14 e seguenti del d.lgs. 50/2016 inerente la procedura in parola. Tale richiesta è motivata da una evidente diseconomicità della concessione rilevabile dagli elementi contenuti negli atti di gara. Nello specifico la stazione appaltante ha individuato il 5 anni la durata del contratto di concessione, definendone il valore del corrispettivo a base d’asta in € 59.948,57 annui, e cioè € 299.742,85 per il quinquennio. La stazione appaltante, all’art. 16 del Capitolato speciale d’appalto indica in maniera puntuale il numero (4), le modalità di assunzione (tempoindeterminato/part time o full time), i livelli, e il tipo di contratto applicato al personale che il concessionario affidatario dovrà assumere: Personale da impiegare nel servizio: almeno n. 4 unità da assumere con contratto a tempo indeterminato, di cui -n. 1 unità part time a tempo indeterminato 5 ore settimanali III LIVELLO -UFFICIALE DI RISCOSSIONE -n. 1 unità full-time a tempo indeterminato IV LIVELLO -amministrativo addetto ai tributi maggiori -n. 1 unità part time a tempo indeterminato 20 ore sett IV LIVELLO - amministrativo addetto ai tributi minori -n. 1 unità part-time a tempo indeterminato 5 ore sett VI LIVELLO - affissatore Il CCNL applicato è quello del Terziario Commercio e Servizi. Orbene, applicando il costo orario del personale del CCNL Terziario, Commercio e Servizi così come determinato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il costo lordo del personale con le modalità di assunzione, i livelli, lo ore indicate alla Stazione appaltante, risulta molto superiore rispetto al valore del corrispettivo, risultando così, con gli aggi a base di gara, in grave disequilibrio economico.
Risposta: In disparte ogni considerazione sulla portata della clausola sociale e su come debba essere declinato il relativo obbligo di assunzione del personale impiegato presso il gestore uscente, va rilevato come sia del tutto inconferente il richiamo, contenuto nel quesito, alla norma di cui all’art. 23, comma 14, del d.lgs. 50/2016, che non fa riferimento alcuno al piano economico finanziario.
Erroneo sembra essere anche il calcolo relativo alle spese del personale, il cui importo, applicando il costo orario stabilito nelle tabelle ministeriali del settore “terziario, commercio e servizi”, si attesta ben al di sotto dei ricavi annui stimati della concessione.
A tanto si aggiunga che il corrispettivo spettante al concessionario ha un carattere fluttuante, potendo anche incrementare rispetto alla stima di massima effettuata dall’amministrazione concedente.
2) Si chiede di chiarire la portata del requisito di carattere tecnico cui all’art.6 lett. c) del disciplinare di gara “la ditta aggiudicataria dovrà dimostrare la disponibilità di un locale idoneo, situato nel Comune di San Marzano di San Giuseppe, da destinare a sportello di front office e allestito con oneri a proprio carico”. E’ evidente che tale requisito rappresenta un evidente elemento lesivo del del favor partecipationis poiché tale requisito lo può possedere esclusivamente un concorrente che opera già nel territorio Comunale. Tale requisito, posseduto molto probabilmente da un’unica azienda, non è coerente con i principi dettati dall’art. 83, comma 2 del d.lgs. 50/2016 nella parte in cui si prescrive che “i requisiti […] sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”. E’ lecito inoltre sostenere, a causa del requisito in questione richiesto, che la concorrenza risulterà nulla, con evidente grave danno sia per gli operatori economici, che vedono lesa la propria libertà di iniziativa economica costituzionalmente protetta e le proprie possibilità competitive nel mercato, sia soprattutto per
l’amministrazione comunale che incorre nell’evidente rischio di non conseguire affatto la prestazione economicamente più vantaggiosa, atteso l’evidente impossibilità di disporre già prima dell’aggiudicazione del servizio di un ufficio da destinare a front office. Orbene il requisito sconta la pregiudizievole “identificazione” del soggetto che potrà in concreto partecipare alla procedura di gara. Si chiede pertanto alla spettabile Stazione appaltante se tale requisito sia un refuso contenuto nei documenti di gara.
Risposta: la portata e la natura del requisito di cui all’art.6 lett. c) del disciplinare di gara sono delineate in maniera chiara e inequivocabile nello stesso disciplinare laddove è precisato che si tratta di un requisito di esecuzione del contratto (e non di partecipazione alla gara), il cui possesso deve essere dimostrato prima della stipula contrattuale (e non in sede di partecipazione alla procedura).
La previsione del suddetto requisito non costituisce, come è evidente, un refuso ed è ben lungi dall’integrare una lesione dei principi della libera concorrenza e del favor partecipationis atteso che, come stabilito nel bando, la sua eventuale mancanza non comporta l’esclusione dalla gara, ma “l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione della concessione. In tal caso non si procederà alla stipula del contratto”.
3) L'art. 14 punto b) del bando di gara e l’art. 6 punto b) del Disciplinare di gara prevede quale requisito di capacità economico finanziaria il possesso di un fatturato globale complessivo riferito al triennio 2018/2019/2020. Orbene il termine ordinario
per l'approvazione del bilancio d'esercizio per le società di capitali è il 31.03.2021, ulteriormente
prorogato dal recente cd. decreto milleproroghe fino al 29.06.2021. Pertanto il dato relativo al
fatturato globale 2020 non può essere determinato in mancanza dell'approvazione del bilancio
d'esercizio il cui termine va ben oltre la data ultima prevista di presentazione dell'offerta. Si
chiede pertanto se l'indicazione del triennio di riferimento sia un refuso e se il triennio corretto
sia il 2017/2018/2019.
Risposta: Il requisito previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 14 punto b) del bando e 6 punto b) del disciplinare è formulato correttamente e non costituisce un refuso. Il possesso dell’anzidetto requisito potrà essere dimostrato in sede di gara con una semplice autodichiarazione (vd. modello allegato sub. B), salvo poi procedersi, nella fase dei controlli propedeutici alla stipula contrattuale (art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016), all'acquisizione dei mezzi di prova di cui all’art. 86, comma 4, del Codice.
4) Si chiede di conoscere i dati relativi ai gettiti delle entrate oggetto del servizio mediante la compilazione dell’allegata scheda informativa. In particolare, per l’IMU si chiede di evidenziare la parte di spettanza dello Stato;
Si precisa che i dati relativi alle riscossioni dell’IMU riportati nella scheda sono da considerare al netto della quota stato. In base ai flussi accreditati al 29/01/2021 la quota stato è la seguente:
anno 2017:
codice 3915: € 88,00 - codice 3919: € 126,00 - codice 3925: € 101.617,00
anno 2018:
codice 3915: € 122,50 codice 3919: € 71,50 - codice 3925: € 112.916,78
anno 2019:
codice 3915: € 18,00 - codice 3919: € 134,50 - codice 3925: € 93.064,00
Si precisa che non è stata allegata alcuna scheda informativa.
5) Si chiede di conoscere se è stata già effettuata una verifica tributaria (accertamento), che anni ha coinvolto e relativa a quali entrate oggetto di gara;
Sono state verificate le seguenti annualità:
IMU: fino all'annualità 2016
TASI: fino all'annualità 2016
TARI (omessa/ infedele denuncia): fino all'annualità 2016
TARI (omesso/ parziale pagamento): fino all'annualità 2018
ICP: fino all'annualità 2019
TOSAP: fino all'annualità 2019
6) Si chiede di conoscere il software attualmente in uso per la gestione dei servizi oggetto di gara;
I software in uso sono quelli di Datagraph srl.
7) Relativamente alla TASI si evidenzia che all’interno del capitolato non viene menzionata nessuna attività di incasso ordinario e di accertamento, mentre, relativamente al calcolo del valore complessivo dell’appalto (vedi pag. 10 del disciplinare) viene evidenziato un corrispettivo presunto di euro 5.069,93 relativamente all’incassi ordinari della TASI. Pertanto, al fine di una corretta valutazione economica del servizio, si chiede di chiarire se nell’oggetto dell’appalto è prevista l’attività di incasso ordinario TASI con aggio a base d’asta del 2% e se è prevista la successiva fase di accertamento (evidenziando per quali anni) con aggio a base d’asta del 20%.
Si conferma che anche la TASI rientra nell’oggetto del contratto per le annualità non ancora accertate (dal 2017 al 2020) con i medesimi aggi posti a base d’asta.
8) Relativamente al servizio riguardante le lampade votive si chiede di conoscere l’ammontare e il numero delle posizioni interessate al servizio – carichi per solleciti – ammontare da riscuotere annualità.
ANNO 2020: N. SOGGETTI: 405 - IMPORTO 8.543,00
ANNUALITA' DA SOLLECITARE: DAL 2017
9) Si chiede di chiarire se l’aggio fisso per la riscossione coattiva (20%) debba intendersi aggiuntivo rispetto alla quota che la legge (art. 1, comma 803, lett. a) della L. 27/12/2019, n. 160) permette di porre a carico del contribuente a titolo di oneri di riscossione e se tali oneri di riscossione sono anch’essi di spettanza del Concessionario;
Si conferma che l’aggio fisso per la riscossione coattiva (20%) debba intendersi aggiuntivo rispetto alla quota che la legge (art. 1, comma 803, lett. a) della L. 27/12/2019, n. 160) pone a carico del contribuente a titolo di oneri di riscossione e che tali oneri di riscossione sono di spettanza del Concessionario.
10) Si chiede di confermare se le spese postali e/o di notifica per gli avvisi ordinari e gli atti di accertamento di tutte le entrate oggetto di gara sono a carico del concessionario. - Si chiede di chiarire se le spese postali e/o di notifica (riscossione coattiva) e le spese relative a procedure esecutive, in caso di mancata riscossione per inesigibilità, sono rimborsate dall’Ente al Concessionario
Si conferma che le spese postali e/o di notifica per gli avvisi ordinari e gli atti di accertamento di tutte le entrate oggetto di gara sono a carico del concessionario, così come le spese postali e/o di notifica (riscossione coattiva) e le spese relative a procedure esecutive, in caso di mancata riscossione per inesigibilità.